Pubblichiamo il testo dell'interpellanza sulla
sosta illimitata tariffata e nuova direttiva del MIT. Niente sanzioni a chi
sosta, sulle strisce blu, oltre il limite presentata dai consiglieri Demitri Peverini e Sergio Solari (Polo 3.0)
Premesso che
Il Ministero dell’interno, con proprio parere del 26 agosto 2003,
prevedeva che in caso di sosta di un autoveicolo su stallo a pagamento oltre
l’orario autorizzato dal contrassegno esposto si dava luogo alla procedura di
infrazione prevista dal codice della strada;
Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, invece, con proprio
parere del 22 marzo 2010 chiariva che la fattispecie, di cui sopra, non
configurava violazione del codice della strada, bensì costituiva inadempimento
contrattuale e che quindi era dovuto dal cittadino, nel caso di specie, solo il
pagamento della differenza eccedente quanto già attestante dal contrassegno di
sosta integrata da eventuale penalità da stabilire con regolamenti comunali;
lo stesso Ministro delle infrastrutture e dei trasporti con successivo
parere del 5 luglio 2011confermava tale interpretazione;
Preso atto che
In data 13 marzo 2014, in risposta all’interrogazione presentata
dall’On. Mognato Michele al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e al
Ministro dell’interno, il sottosegretario Umberto Del Basso De Caro, in primo
luogo, dichiarava superata qualsiasi situazione di conflitto interpretativo con
il Ministero dell’interno, giacché, quest’ultimo, nel rivedere la propria
posizione, espressa nel 2003 e condivisa con il parere favorevole dal Servizio
della Polizia Stradale del Dipartimento di Pubblica Sicurezza, aderiva alla
disamina della tematica svolta dal MIT con nota del 30.07.2007 ed emetteva una
serie di pareri in tal senso. In secondo luogo, il sottosegretario ricordava
che i competenti uffici del MIT hanno nel tempo ripetutamente espresso il
parere che, nel caso di sosta illimitata tariffata, il pagamento in misura
insufficiente non costituisce violazione di una norma di comportamento, ma
configura unicamente una inadempienza contrattuale. Pertanto, nei casi di
pagamento in misura insufficiente, l’inadempienza implica il saldo della
tariffa non corrisposta. Niente multa, insomma, perché in materia di sosta, “gli unici obblighi previsti dal Codice della
strada sono quelli indicati dall’art. 157, co. 6, e precisamente l’obbligo di
segnalare in modo chiaramente visibile l’orario di inizio della sosta, qualora
questa sia permesso per un tempo limitato, e l’obbligo di mettere in funzione
il dispositivo di controllo della durata della sosta, ove questa esista; la
violazione di tali obblighi comporta la sanzione prevista dal medesimo art.
157, comma 8, del Codice medesimo. Orbene, la previsione di cui all’art. 7,
comma 1, lett. f), del Codice, relativa alla facoltà, da parte dei Comuni, di
istituire aree di parcheggio subordinando la sosta al pagamento da riscuotere
mediante dispositivi di controllo della durata, non può essere letta che in
connessione con l’art. 157, co. 6, nel senso che la violazione non può che
riferirsi alla omessa indicazione dell’inizio della sosta, ovvero al mancato
azionamento del dispositivo di controllo della durata della sosta.
Dunque, nell’ipotesi di aree di
parcheggio dove la sosta è tariffata e consentita per un tempo indeterminato,
il protrarsi della sosta oltre il termine per il quale è stato effettuato il
pagamento non si sostanzia in alcuna violazione di obblighi previsti dal
Codice. In ogni caso, l’esposizione del “ticket” emesso dal dispositivo di
controllo della durata della sosta, configura sia l’indicazione chiara e
visibile dell’orario di inizio della sosta, sia l’azionamento del dispositivo,
come contemplato dall’art. 157, co. 6, del Codice”.
Verificato che
in data 27 marzo u.s., a seguito dell’incontro tra il Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti, il Ministro dell’interno e il Presidente dell’ANCI,
hanno convenuto che la regolamentazione della sosta è competenza dei Comuni che
ne definiscono le modalità con proprio atto deliberativo
Considerato pertanto che
Alla luce del regime normativo, allo stato vigente, per chi sosta nelle
strisce blu oltre il limite per cui ha pagato, in applicazione del Codice della
strada, non può essere elevata alcuna contravvenzione per divieto di sosta. Le
azioni necessarie al recupero delle evasioni tariffarie e dei mancati
pagamenti, ivi compresi il rimborso delle spese e delle penali, che devono
essere improntate ai criteri di commisurazione e ragionevolezza rispetto alla
tariffa richiesta per la sosta, senza assumere un carattere vessatorio, sono da
stabilire con apposito regolamento o delibera comunale.
Nell’interesse dell’amministrazione locale, potenzialmente esposta a
comminare provvedimenti sanzionatori potenzialmente illegittimi e come tali
impugnabili
I sottoscritti Consiglieri sono a chiedere
al Sindaco, alla luce del nuovo quadro normativo sin qui esposto,
auspicando che le multe non si tramutino in una ulteriore forma di tassazione
indiretta del cittadino, di disporre l’immediata sospensione delle sanzioni in
oggetto, evitando di proseguire una pratica ritenuta, ad oggi, illegittima, che
non solo rappresenterebbe un’ingiustizia nei confronti dei cittadini, ma esporrebbe
l’amministrazione a possibili ricorsi con ulteriori oneri a carico della
collettività.
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