Sono state recentemente emanate dall’Unione Europea alcune specifiche disposizioni in materia di etichettatura di prodotti ittici, per quanto riguarda la vendita al dettaglio.
Queste nuove disposizioni prevedono l’inserimento sull’etichetta, da mostrare obbligatoriamente al consumatore finale del prodotto, di un’ulteriore informazione ovvero
la categoria degli attrezzi da pesca utilizzati nella fase della cattura, che si va ad aggiungere alle altre informazioni già previste per garantire la tracciabilità del prodotto ittico.
Le informazioni obbligatorie sono attualmente:
· denominazione commerciale e denominazione scientifica della specie;
· metodo di produzione (pescato, pescato in acque dolci, allevato);
· la zona di cattura in cui il prodotto è stato catturato o allevato;
· lo stato del prodotto (fresco o decongelato).
Il nuovo Regolamento CE 1379/2013 emanato in data 11 dicembre 2013, entrerà in vigore dal prossimo 13 dicembre 2014, consentendo agli operatori commerciali l’adeguamento graduale alle nuove disposizioni.
I prodotti della pesca e dell’acquacoltura ed i loro imballaggi etichettati o contrassegnati prima del 31 dicembre 2014 e che non risultino conformi ai dettami del sopracitato Regolamento CE, potranno essere comunque commercializzati sino ad esaurimento scorte.
Si tratta di regole ritenute necessarie per la tutela del consumatore, che sarà in grado di ricavare ancor maggiori informazioni sul prodotto acquistato. Inoltre sarà una garanzia ulteriore per proteggere il prodotto ittico locale, minacciato dalla concorrenza a volte sleale dei prodotti ittici di importazione. Proprio nella giornata di ieri, nel corso di un’attività di Polizia Marittima sulla filiera della pesca, un esercente commerciale è stato sanzionato perché non in grado di dimostrare la provenienza del prodotto ittico commercializzato.
Ulteriori informazioni di dettaglio inerente la normativa in parola, potranno essere richieste direttamente presso gli sportelli della Capitaneria di Porto.
Queste nuove disposizioni prevedono l’inserimento sull’etichetta, da mostrare obbligatoriamente al consumatore finale del prodotto, di un’ulteriore informazione ovvero
la categoria degli attrezzi da pesca utilizzati nella fase della cattura, che si va ad aggiungere alle altre informazioni già previste per garantire la tracciabilità del prodotto ittico.
Le informazioni obbligatorie sono attualmente:
· denominazione commerciale e denominazione scientifica della specie;
· metodo di produzione (pescato, pescato in acque dolci, allevato);
· la zona di cattura in cui il prodotto è stato catturato o allevato;
· lo stato del prodotto (fresco o decongelato).
Il nuovo Regolamento CE 1379/2013 emanato in data 11 dicembre 2013, entrerà in vigore dal prossimo 13 dicembre 2014, consentendo agli operatori commerciali l’adeguamento graduale alle nuove disposizioni.
I prodotti della pesca e dell’acquacoltura ed i loro imballaggi etichettati o contrassegnati prima del 31 dicembre 2014 e che non risultino conformi ai dettami del sopracitato Regolamento CE, potranno essere comunque commercializzati sino ad esaurimento scorte.
Si tratta di regole ritenute necessarie per la tutela del consumatore, che sarà in grado di ricavare ancor maggiori informazioni sul prodotto acquistato. Inoltre sarà una garanzia ulteriore per proteggere il prodotto ittico locale, minacciato dalla concorrenza a volte sleale dei prodotti ittici di importazione. Proprio nella giornata di ieri, nel corso di un’attività di Polizia Marittima sulla filiera della pesca, un esercente commerciale è stato sanzionato perché non in grado di dimostrare la provenienza del prodotto ittico commercializzato.
Ulteriori informazioni di dettaglio inerente la normativa in parola, potranno essere richieste direttamente presso gli sportelli della Capitaneria di Porto.
(NEWSMARCHE.IT)
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