A seguito di numerose richieste di chiarimenti rispetto alla possibilità di far entrare i cani nei Giardini Pubblici di Fabriano, Radio Gold ha contattato i Vigili Urbani per avere notizie in materia. Il Ministero della Salute consente la "libera circolazione" dei cani entro i limiti previsti dall'ordinanza del 6 agosto 2013 che riportiamo integralmente.
MINISTERO DELLA SALUTE - ORDINANZA 6 agosto 2013
Ordinanza contingibile ed urgente concernente la tutela dell'incolumita' pubblica dall'aggressione dei cani. (13A07313) (GU n.209 del 6-9-2013)
IL MINISTRO DELLA SALUTE Visto l'articolo 32 della Costituzione;
Considerato che continua a sussistere la necessita' di adottare disposizioni cautelari volte alla tutela dell'incolumita' pubblica dall'aggressione dei cani a causa del verificarsi di incidenti soprattutto in ambito domestico legati alla non corretta gestione degli animali da parte dei proprietari;
Ritenuto necessario, in attesa dell'emanazione di una disciplina normativa organica in materia, rafforzare il sistema di prevenzione del rischio di aggressione da parte di cani basato non solo sull'imposizione di divieti e obblighi per i proprietari e detentori di cani ma anche sulla formazione degli stessi per migliorare la loro capacita' di gestione degli animali;
Considerato al riguardo che il Consiglio dei Ministri nella seduta del 26 luglio 2013 ha approvato un disegno di legge recante, tra l'altro, delega per la disciplina della tutela dell'incolumita' personale dall'aggressione di cani (art. 21);
Ritenuto pertanto di determinare la durata dell'efficacia della presente ordinanza in 12 mesi, stante la pendenza dell'iter del predetto d.d.l.;
Visto il decreto ministeriale 8 luglio 2013, recante delega di attribuzioni del Ministro della salute al Sottosegretario di Stato On.le Paolo Fadda, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 2 agosto 2013, n. 180;
Ordina:
Art. 1
1. Il proprietario di un cane e' sempre responsabile del benessere, del controllo e della conduzione dell'animale e risponde, sia civilmente che penalmente, dei danni o lesioni a persone, animali o cose provocati dall'animale stesso.
2. Chiunque, a qualsiasi titolo, accetti di detenere un cane non di sua proprieta' ne assume la responsabilita' per il relativo periodo.
3. Ai fini della prevenzione di danni o lesioni a persone, animali o cose il proprietario e il detentore di un cane adottano le seguenti misure:
a) utilizzare sempre il guinzaglio a una misura non superiore a mt 1,50 durante la conduzione dell'animale nelle aree urbane e nei luoghi aperti al pubblico, fatte salve le aree per cani individuate dai comuni;
b) portare con se' una museruola, rigida o morbida, da applicare al cane in caso rischio per l'incolumita' di persone o animali o su richiesta delle autorita' competenti;
c) affidare il cane a persone in grado di gestirlo correttamente;
d) acquisire un cane assumendo informazioni sulle sue caratteristiche fisiche ed etologiche nonche' sulle norme in vigore;
e) assicurare che il cane abbia un comportamento adeguato alle specifiche esigenze di convivenza con persone e animali rispetto al contesto in cui vive.
4. E' fatto obbligo a chiunque conduca il cane in ambito urbano raccoglierne le feci e avere con se' strumenti idonei alla raccolta delle stesse.
5. Sono istituiti percorsi formativi per i proprietari di cani, in conformita' al decreto ministeriale 26 novembre 2009, con rilascio di un attestato di partecipazione denominato patentino.
I percorsi formativi sono organizzati dai comuni congiuntamente ai servizi veterinari delle aziende sanitarie locali, i quali possono avvalersi della collaborazione dei seguenti soggetti: ordini professionali dei medici veterinari, facolta' di medicina veterinaria, associazioni veterinarie e associazioni di protezione animale.
Il comune, su indicazione del servizio veterinario ufficiale, individua il responsabile scientifico del percorso formativo tra i medici veterinari esperti in comportamento animale o appositamente formati dal Centro di referenza nazionale per la formazione in sanita' pubblica veterinaria, istituito presso l'Istituto zooprofilattico sperimentale della Lombardia e dell'Emilia Romagna.
6. Il medico veterinario libero professionista informa i proprietari di cani in merito alla disponibilita' di percorsi formativi e, nell'interesse della salute pubblica, segnala ai servizi veterinari dell'azienda sanitaria locale la presenza, tra i suoi assistiti, di cani che richiedono una valutazione comportamentale in quanto impegnativi per la corretta gestione ai fini della tutela dell'incolumita' pubblica.
7. A seguito di episodi di morsicatura, di aggressione o sulla base di altri criteri di rischio i comuni, su indicazione dei servizi veterinari, decidono, nell'ambito del loro compito di tutela dell'incolumita' pubblica, quali proprietari di cani hanno l'obbligo di svolgere i percorsi formativi. Le spese per i percorsi formativi sono a carico del proprietario del cane.
Art. 2
1. Sono vietati:
a) l'addestramento di cani che ne esalti l'aggressivita';
b) qualsiasi operazione di selezione o di incrocio di cani con lo scopo di svilupparne l'aggressivita';
c) la sottoposizione di cani a doping, cosi' come definito all'articolo 1, commi 2 e 3, della legge 14 dicembre 2000, n. 376;
d) la vendita, l'esposizione ai fini di vendita e la commercializzazione di cani sottoposti a interventi chirurgici non conformi all'articolo 10 della Convenzione europea per la protezione degli animali da compagnia, fatta a Strasburgo il 13 novembre 1987, ratificata e resa esecutiva in Italia con legge 4 novembre 2010, n. 201.
2. Gli interventi chirurgici effettuati in conformita' all'articolo 10 della citata Convenzione europea sono certificati da un medico veterinario. Il certificato veterinario segue l'animale ed e' presentato quando richiesto dalle autorita' competenti.
3. Gli interventi chirurgici effettuati in violazione dell'articolo 10 della citata Convenzione europea sono da considerarsi maltrattamento animale ai sensi dell'articolo 544-ter del codice penale.
Art. 3
1. Fatto salvo quanto stabilito dagli articoli 86 e 87 del decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320, recante «Regolamento di polizia veterinaria», a seguito di morsicatura o aggressione i servizi veterinari attivano un percorso mirato all'accertamento delle condizioni psicofisiche dell'animale e della corretta gestione da parte del proprietario.
2. I servizi veterinari, oltre a quanto stabilito dall'articolo 1, comma 7, in caso di rilevazione di rischio elevato, stabiliscono le misure di prevenzione e la necessita' di una valutazione comportamentale e di un eventuale intervento terapeutico da parte di medici veterinari esperti in comportamento animale.
3. I servizi veterinari detengono un registro aggiornato dei cani dichiarati a rischio elevato di aggressivita' ai sensi del comma 2.
4. I proprietari dei cani inseriti nel registro di cui al comma 3 stipulano una polizza di assicurazione di responsabilita' civile per danni contro terzi causati dal proprio cane e applicano sempre al cane, quando si trova in aree urbane e nei luoghi aperti al pubblico,
sia guinzaglio sia museruola.
Art. 4
1. E' vietato possedere o detenere cani registrati ai sensi dell'articolo 3, comma 3:
a) ai delinquenti abituali o per tendenza;
b) a chi e' sottoposto a misure di prevenzione personale o a misura di sicurezza personale;
c) a chiunque abbia riportato condanna, anche non definitiva, per delitto non colposo contro la persona o contro il patrimonio, punibile con la reclusione superiore a due anni;
d) a chiunque abbia riportato condanna, anche non definitiva o decreto penale di condanna, per i reati di cui agli articoli 727, 544-ter, 544-quater, 544-quinques del codice penale, per quelli previsti dall'articolo 2 della legge 20 luglio 2004, n. 189, e dall'articolo 4 della legge 4 novembre 2010, n. 201;
e) ai minori di 18 anni, agli interdetti e agli inabili per infermita' di mente. Art. 5
1. La presente ordinanza non si applica ai cani in dotazione alle Forze armate, di polizia, di protezione civile e dei Vigili del fuoco.
2. Le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 3, lettere a) e b), e all'articolo 1, comma 4, non si applicano ai cani addestrati a sostegno delle persone diversamente abili.
3. Le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 3, lettere a) e b), non si applicano ai cani a guardia e a conduzione delle greggi e ad altre tipologie di cani comunque individuate con proprio atto dalle regioni o dai comuni.
Art. 6
1. Le violazioni delle disposizioni della presente ordinanza sono sanzionate dalle competenti autorita' secondo le disposizioni in vigore.
Art. 7
1. La presente ordinanza ha efficacia per 12 mesi a decorrere dal giorno della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. La presente ordinanza e' trasmessa alla Corte dei conti per la registrazione.
Roma, 6 agosto 2013
p. il Ministro
il Sottosegretario di Stato
Fadda
Registrato alla Corte dei conti il 27 agosto 2013
Ufficio di controllo sugli atti del MIUR, MIBAC, Min. Salute e Min. Lavoro, registro n. 12, foglio n. 1
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