Credito d’imposta in busta paga da maggio, come promesso dal presidente
del Consiglio, o al massimo da giugno solo in caso di problemi tecnici.
In tempi rapidissimi, a quattro giorni dalla pubblicazione in Gazzetta
ufficiale del decreto legge sull’Irpef, l’Agenzia delle Entrate ha
diffuso la circolare con i chiarimenti operativi che dovranno rendere
possibile l’immediata applicazione del beneficio. Viene così
specificata, ad esempio, la platea degli aventi diritto, di cui faranno
parte anche co.co. sacerdoti e lavoratori socialmente utili. E si
precisa che chi non ha un datore di lavoro obbligato a fare da sostituto
d’imposta, come i lavoratori domestici, potrà fruire dei 640 euro annui
solo con la dichiarazione del 2015. Intanto il provvedimento del
governo continua a suscitare perplessità, come quelle del segretario
della Cisl Bonanni, che lamenta un importo complessivo minore di quello
promesso (riferendosi alla suddivisione della somma su dodici mensilità,
invece che sulle otto che restano da maggio a fine anno).
Al momento però - confermano le Entrate - per il diritto al bonus
dovranno essere valutati la tipologia del reddito, il suo importo e la
teorica “incapienza” rispetto alla detrazione per lavoro dipendente.
Oltre ai dipendenti in senso stretto si vedranno riconoscere il credito
d’imposta quei lavoratori il cui reddito è considerato assimilato:
collaboratori coordinati e continuativi, borsisti, sacerdoti, soci di
cooperative, lavoratori socialmente utili. Non avrà diritto però chi
supera i 26 mila euro l’anno, mentre l’ importo sarà proporzionalmente
ridotto a partire dai 24 mila. La verifica va fatta senza considerare il
reddito dell’abitazione principale.
I BENEFICI
La soglia verso il basso è meno immediata da identificare: potranno ricevere il bonus i dipendenti per i quali l’imposta lorda (derivante dall’applicazione delle aliquote dei primi due scaglioni) supera la detrazione per lavoro dipendente. Se il rapporto dura tutto l’anno questa condizione di verifica al di sopra degli 8.145 euro di imponibile, altrimenti risulterà più bassa: in ogni caso il bonus è riconosciuto in proporzione ai giorni di lavoro effettivo nell’anno. La circolare conferma però che l’incapienza che deriva da altre detrazioni (ad esempio se l’imposta è azzerata da quelle per familiari a carico) non pregiudica il diritto al credito.
La soglia verso il basso è meno immediata da identificare: potranno ricevere il bonus i dipendenti per i quali l’imposta lorda (derivante dall’applicazione delle aliquote dei primi due scaglioni) supera la detrazione per lavoro dipendente. Se il rapporto dura tutto l’anno questa condizione di verifica al di sopra degli 8.145 euro di imponibile, altrimenti risulterà più bassa: in ogni caso il bonus è riconosciuto in proporzione ai giorni di lavoro effettivo nell’anno. La circolare conferma però che l’incapienza che deriva da altre detrazioni (ad esempio se l’imposta è azzerata da quelle per familiari a carico) non pregiudica il diritto al credito.
Buona parte del provvedimento delle Entrate è dedicata agli adempimenti
dei sostituti d’imposta, in modo da assicurare l’effettivo
riconoscimento della somma agli interessati. Ciò dovrà avvenire entro
maggio, al massimo a giugno se ci saranno problemi tecnici con le
procedure di pagamento. I datori di lavoro procederanno automaticamente,
non servirà quindi alcuna richiesta da parte dei dipendenti: la somma
di 640 euro sarà suddivisa tra le residue otto mensilità del 2014,
dunque con un importo di 80 mensili. Chi però non ha un sostituto
d’imposta (tipicamente colf e badanti che lavorano presso famiglie, ma
anche i disoccupati che hanno lavorato nei mesi precedenti) dovrà
attendere la dichiarazione dei redditi del prossimo anno. Infine va
anche considerato che nel corso dell’anno non è noto l’esatto reddito
finale. Per questo il credito d’imposta sarà riconosciuto in base a
quello “previsionale”: chi ha redditi diversi dovrà comunicarlo al
datore di lavoro che provvederà a riprendere il bonus entro il
conguaglio di fine anno. Lo stesso avverrà in caso di variazioni
rilevanti della retribuzione. ( Il Corriere Adriatico)
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