Le
linee guida regionali per la regolazione e la gestione dello stato di
disoccupazione sono uno strumento necessario per mettere in condizione i centri
per l’impiego di operare con una maggiore efficacia e disporre di informazioni
aggiornate riguardo ai lavoratori e al mercato del lavoro. La giunta regionale
le ha approvate recentemente su iniziativa dell’assessore regionale al Lavoro,
Marco Luchetti. “Si tratta di un provvedimento importante – ha commentato
l’assessore - frutto di un impegnativo lavoro di condivisione e confronto tra
le Regioni italiane, Stato e Province, per arrivare a criteri di applicazione
uniformi sul territorio e risposte più certe e più rapide ai lavoratori in
cerca di occupazione. Era necessario per migliorare l’attività dei centri per
l’impiego che utilizzavano linee guida ferme a dieci anni fa e che ora, con
tale provvedimento, vengono adeguate alle più recenti normative in materia di
mercato del lavoro ( Legge 92/2012 e legge 99/2013). Va poi sottolineato che
attraverso questo strumento giuridico più calato nella realtà e aggiornato,
sarà anche più facile individuare e controllare situazioni di lavoro sommerso
con un conseguente risparmio anche di risorse pubbliche.” In sostanza il
provvedimento, in 12 articoli, definisce e stabilisce i criteri per l’anagrafe
dei lavoratori, lo stato di disoccupazione e la durata, il mantenimento dei
requisiti di tale status, le possibilità di sospensione e della perdita dello
stato di disoccupazione, i livelli essenziali delle prestazioni , nonché le
verifiche e i controlli. Nell’Anagrafe dei lavoratori vengono iscritte tutte le
persone alla ricerca di lavoro ( disoccupati, inoccupati e occupati in cerca di
altra occupazione) . I dati vengono inseriti nella scheda anagrafico
professionale ( ex libretto di lavoro) con le qualifiche e con valore
certificativo . Il disoccupato è colui che non ha in atto alcun rapporto di
lavoro di qualsiasi tipologia da cui derivi un reddito annuale superiore al
minimo personale ( 8.000 euro per i lavoratori subordinati e 4.800 euro per
lavoratori autonomi) escluso da tassazione e che sia immediatamente disponibile
allo svolgimento e alla ricerca di una attività lavorativa. Lo stato decorre
dal giorno di sottoscrizione della dichiarazione di disponibilità. La
permanenza della condizione di disoccupato viene verificata dal centro per
l’impiego sulla base delle comunicazioni obbligatorie dei datori di lavoro, in
relazione alle misure concordate con il disoccupato e in base alle informazioni
fornite dagli organi di vigilanza ( INPS, Ispettorato del lavoro ecc.) Entro 3
mesi dall’inizio dello stato di disoccupazione il centro per l’impiego
effettuerà un colloquio di orientamento e quindi stipulerà un Patto di servizio
per concordare le modalità di ricerca del lavoro. Il provvedimento contempla
inoltre tutti i casi di possibile perdita dello stato di disoccupazione, a
seconda se il soggetto è percettore o meno di strumenti di sostegno del reddito
( L.92/2012). Con i livelli essenziali delle prestazioni vengono stabilite le
modalità di adesione alle politiche attive, alla formazione e riqualificazione
modulate anche nella durata, a seconda delle categorie di beneficiari, se con
ammortizzatori sociali o integrazione salariale. Infine , le norme transitorie,
tra le altre disposizioni, stabiliscono determinati criteri per il diritto alla
sospensione dello stato di disoccupazione per le persone assunte entro il 31
dicembre 2013 e che i rapporti di lavoro cessati dopo il 1 gennaio 2014 sono
sottoposti al regime delle ultime linee guida regionali.
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