Continuano
senza sosta gli accertamenti patrimoniali nei confronti A.Z.,
arrestato nel mese di febbraio perché trovato in possesso di una
ingente quantità di droga. Già gli accertamenti disposti
all’indomani dell’arresto, avevano consentito di sequestrare la
somma di circa 45.000,00 euro in contanti, ritenuta provento di
spaccio. Da una indagine patrimoniale più accurata e, soprattutto,
da attenti quanto certosini accertamenti bancari, è emersa una
sproporzione tra il reddito dichiarato e beni posseduti, tali che,
secondo la linea investigativa non possano essere riconducibili alla
sua attività lavorativa in qualità di operaio. Difatti,
all’indagato sono stati ricondotti due c/c accessi presso un
Istituto Bancario, per una somma depositata pari ad euro 132.000,00,
la quale, ritenuta in valore sproporzionato rispetto al proprio
reddito, è stata destinataria di un sequestro preventivo emesso dal
GIP del Tribunale di Ancona, che ha concordato le risultanze
investigative del dipendente Nucleo Operativo, applicando la
normativa antimafia, di cui è la legge 356/92. In
particolare, il sequestro preventivo finalizzato alla confisca è
codificato nell’art. 12 sexies della medesima legge, laddove
prevede che, qualora si procede per i reati di associazione a
delinquere di stampo mafioso, usura, rapina, estorsione, traffico di
sostanze stupefacenti ecc, è sempre disposta la confisca dei beni e
delle altre utilità di cui il condannato non può giustificare la
provenienza. Pertanto, il giudice, nelle more della definizione del
procedimento penale, ha disposto il sequestro preventivo delle cose
di cui è consentita la confisca. Con lo stesso provvedimento, il
Giudice ha convertito il sequestro del denaro contante sequestrato,
ritenuto possa essere confiscato a mente della medesima normativa.
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