giovedì 23 maggio 2013

SENTENZA CORTE COSTITUZIONE SULL'ILLEGITTIMITTA' DELLA LEGGE REGIONALE N.3


 
Roma, 20 maggio 2013. La Corte Costituzionale si é pronunciata su una tematica che negli ultimi mesi ha caratterizzato la vita politica dei vari comuni interessati e dei comitati sorti sul territorio a tutela del territorio, rispetto alla legittimità costituzionale di alcuni commi e articoli della legge regionale Marche  del 26 marzo 2012 n. 3  avente ad oggetto la valutazione di impatto ambientale VIA. La Corte prendendo visione del ricorso presentato contro la normativa regionale delle Marche, ha dichiara l'illegittimità costituzionale di quattro punti fondamentali e precisamente: degli allegati A1, A2, B1, B2 nel loro complesso e nella parte in cui, nell'individuare i criteri per identificare i progetti da sottoporre a VIA regionale o provinciale ed a verifica di assoggettabilità regionale e provinciale, non prevedono che si debba tener conto, caso per caso, di tutti i criteri indicati nell'allegato III  alla direttiva del 13 dicembre 2011 n 2011/92/UE direttiva del Parlamento Europeo per i progetti pubblici e privati. Dichiara l'illegittimità costituzionale degli articoli 8 comma  4 e 13 sempre della stessa legge regionale nella parte in cui non prevedano nell'ambito della procedura di verifica di assoggettabilità a VIA per il proponente l'obbligo di specificare tutte le informazioni prescritte dall'art. 6 paragrafo 2 della DIRETTIVA COMUNITARIA 2011/92/UE. Dichiara l'illegittimità costituzionale nella parte in cui prevede che il proponente il progetto possa provvedere alla pubblicazione dell'avviso a mezzo stampa dopo la presentazione della domanda, anziché prevedere che debba provvedere alla suddetta pubblicazione dell'avviso contestualmente alla presentazione della stessa. Infine dichiara l'illegittimità costituzionale nella parte in cui esclude dalle tipologie progettuali, relative alle attività di ricerca di idrocarburi liquidi e gassosi in terraferma da sottoporre a verifica.

Gessica Menichelli

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