Roma, 20 maggio 2013. La Corte Costituzionale si é pronunciata su una tematica che negli ultimi mesi
ha caratterizzato la vita politica dei vari comuni interessati e dei comitati
sorti sul territorio a tutela del territorio, rispetto alla legittimità
costituzionale di alcuni commi e articoli della legge regionale Marche
del 26 marzo 2012 n. 3 avente ad oggetto la valutazione di impatto
ambientale VIA. La Corte prendendo visione del ricorso presentato contro la
normativa regionale delle Marche, ha dichiara l'illegittimità costituzionale di
quattro punti fondamentali e precisamente: degli allegati A1, A2, B1, B2 nel loro
complesso e nella parte in cui, nell'individuare i criteri per identificare i
progetti da sottoporre a VIA regionale o provinciale ed a verifica di
assoggettabilità regionale e provinciale, non prevedono che si debba tener
conto, caso per caso, di tutti i criteri indicati nell'allegato III alla
direttiva del 13 dicembre 2011 n 2011/92/UE direttiva del Parlamento Europeo
per i progetti pubblici e privati. Dichiara l'illegittimità costituzionale
degli articoli 8 comma 4 e 13 sempre della stessa legge regionale nella
parte in cui non prevedano nell'ambito della procedura di verifica di
assoggettabilità a VIA per il proponente l'obbligo di specificare tutte le
informazioni prescritte dall'art. 6 paragrafo 2 della DIRETTIVA COMUNITARIA
2011/92/UE. Dichiara l'illegittimità costituzionale nella parte in cui prevede
che il proponente il progetto possa provvedere alla pubblicazione dell'avviso
a mezzo stampa dopo la presentazione della domanda, anziché prevedere che debba
provvedere alla suddetta pubblicazione dell'avviso contestualmente alla
presentazione della stessa. Infine dichiara l'illegittimità costituzionale nella
parte in cui esclude dalle tipologie progettuali, relative alle attività di
ricerca di idrocarburi liquidi e gassosi in terraferma da sottoporre a verifica.
Gessica Menichelli
Gessica Menichelli
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